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Telelavoro, disabili, attese e commenti - Capitolo 22

Aggiornato il 11/06/2024 08:00 
 

Si pone perfino troppa enfasi nel prospettare il telelavoro come una grande opportunità di integrazione produttiva dei disabili. Se ne accennava anche nella circolare n. 32 dell'AIPA, è stato ripreso anche nella Legge Stanca e in quasi tutte le altre proposte di Legge contestualmente presentate.

Dopo due anni di telelavoro domiciliare, ancorché assegnato in via tutt'ora sperimentale, intendo sottolineare con questo capitolo che l'integrazione lavorativa del Disabile non dipende dalle opportunità tecnologiche che ci sono non da ora, ma dalla Cultura, dalla volontà politica, dagli assetti organizzativi e di produzione.

Esattamente come accade ad esempio per il problema dei libri digitali, oggetto di prossimi capitoli, se alla possibilità tecnologica, che c'è, non si affianca una politica, degli assetti produttivi che la includano, sarà semplicemente difficile conciliare l'integrazione del Disabile in telelavoro, come del resto dell'abile, con la sua eterogeneità rispetto alle prassi, alle procedure, alla vita di relazione, quando così si può chiamare, che si svolge normalmente sui posti di lavoro.

In mancanza di una organizzazione aziendale adeguata, in mancanza di un monitoraggio puntuale sul fenomeno, è molto facile che questa modalità di lavoro possa perfino trasformarsi in una sorta di pensionamento del telelavoratore Disabile, proprio l'opposto della sbandierata opportunità di integrazione. La Tecnologia, come la dinamite di Nobel, non è un prodotto neutro: tutto dipende dall'uso.

Pertanto, proprio per suscitare la riflessione, la verifica di questa benedetta opportunità del telelavoro per i disabili, in questo Clima di regolamenti e di norme tecniche a seguito della Legge Stanca, ripropongo il dibattito avvenuto due anni or sono sulla lista UICTECH e le reazioni suscitate dal mio annuncio di telelavoratore, seguito da un articolo da Panorama in cui si narra di un Disabile grave che svolgeva telelavoro volontario, nonostante fosse in condizioni estreme, mettendola in tacita relazione con quanto invece si cominciava a muovere nel settore pubblico, riportando una recensione tratta da Zeus News di un Libro bianco pubblicato nel 2001 sul telelavoro in Italia che proponeva anche 10 esempi commentati di aziende che lo praticavano: tra queste c'era anche l'INPS, di cui sono dipendente, ma il telelavoro non si riferiva a quello domiciliare come il mio ma a quello "itinerante" degli ispettori.

Viene riportata infine la normativa di riferimento a quella data.

Il telelavoro nel settore pubblico ha, a parere di chi scrive, incontrato più resistenze che nel settore privato perché il settore privato, orientato al profitto, ha colto più facilmente questa nuova modalità organizzativa e produttiva, mentre nel settore pubblico prevalgono altri criteri come l'esigenza di controllo e le appartenenze.

Telelavoro: dicembre 2001: dibattito sulla lista UICTECH

Segue qualche commento e domanda inerente il messaggio da me inoltrato alla lista di discussione UICTECH, a sua volta seguito da mie ulteriori precisazioni.

From: do.taddei@agora.it

Date: Thr, 13 Dec 2001 19:30:30 -0600

Subject: [uictech] Telelavoro

Reply-To: uictech@yahoogroups.com

dopo tre anni e mezzo dalla entrata in vigore della Legge 191 del 16/06/1998 si è finalmente conclusa una altra mia battaglia personale: l'essere adibito al telelavoro domiciliare in forza dell'Art. 4 del suo regolamento di attuazione che appunto prevede una corsia preferenziale per il personale Disabile.

Nonostante il grande Rilievo dato a suo tempo dalla stampa in realtà questa Legge è rimasta lettera morta nella pubblica amministrazione per molte ragioni, cosicché potrebbe anche essere che sono il primo dipendente pubblico Disabile Italiano a fruirne, per ora, come richiesto, in via sperimentale.

La Legge infatti rimandava a un regolamento di attuazione, questo ai successivi accordi sindacali, tranne per i disabili come detto per cui era prevista all'Art. 4 una corsia preferenziale. Inoltre le P.A. avrebbero, appunto insieme alle organizzazioni sindacali, dovuto provvedere ad emanare dei piani generali e dei progetti dettagliati che non so se altre amministrazioni hanno fatto: la mia no. In ogni caso il tutto era subordinato alla emanazione da parte dell'AIPA di un regolamento Tecnico che in realtà è stato emanato solo qualche mese fa e che, per interessamento del gruppo Accessibilità e tecnologie informatiche di cui faccio parte, ha regolamentato anche la posizione dei disabili.

Così finalmente è arrivata la comunicazione ufficiale della mia direzione generale. Vi sto dicendo questo, oltre che per Informazione, anche perché sono interessato a sapere se ci sono tra voi o a vostra conoscenza altri disabili in telelavoro e, nel qual caso, a cercare di avere uno scambio per capire a che punto siamo, quali problemi si verificano nella applicazione pratica, quali i risvolti positivi e negativi della faccenda.

e questo è quanto

ciao, Donato

P.S. Non vi ho dato particolari sui costi umani di questa battaglia perché, tanto, molti di voi sono convinti che le cose cadono dall'UicCielo.

Vi furono al riguardo parecchie domande:

"ma, in pratica che lavoro fai?", domandava Adolfo Goletto.

"Come si fa a chiedere il telelavoro?" domandava Luciano Scolaro.

"raccontaci anche dei costi umani", chiedeva Mario Palma.

Luigi Latini, che era con me al primo corso di programmatori ciechi dell'IBM nel 1979, mi domandava se era possibile usufruirne anche per un Disabile dal momento che aveva i suo bravi problemi di inserimento produttivo, nonostante fosse stato assunto come sviluppatore di Software e del resto questa è una parabola che hanno Percorso quasi tutti (o la maggior parte) dei non vedenti inseriti come programmatori nelle aziende partecipanti al "Guide IBM" prima e all'ASPHI poi. Ovviamente ciò non è avvenuto solo per loro ma anche per i "normo". La differenza è però che questi hanno potuto cambiare ufficio, mansione mentre i disabili no, vincolati come sono alla Legge per cui sono stati assunti e il peggio è che questo principio, discriminatorio e aberrante, presente in varie proposte tipo la famosa Campa-Palmieri, è ora Legge dello stato, proprio grazie con la Legge Stanca. Scriveva infatti Luigi:

Subject: Re: [uictech] telelavoro

Date: Sat, 15 Dec 2001 12:48:06 +0100

Ciao Donato, per una quantità di vicende personali sono particolarmente interessato e sensibile al tema di cui in oggetto. Il mancato o ritardato trasferimento ad altra banca del gruppo cui appartengo, la sostanziale esclusione dal processo produttivo non appena sono state chiare le mie intenzioni, malgrado le proposte alternative da me avanzate, mi inducono oggi a soffermarmi sul tema telelavoro.

Ti chiedo: puoi indicarmi gli estremi della Legge relativa? Valida solo per le P.A. o anche per i privati? Analoga domanda per il regolamento confezionato da AIPA che comunque riguarderà certamente soltanto le Pubbliche Amministrazioni, ma che può comunque essere un utile termine di paragone.

Grazie per eventuali dettagli, suggerimenti e quant'altro.

Ciao.

Luigi Latini

Entusiasta il commento del professor Antonio Quatraro, responsabile per il collocamento al lavoro dell'Unione italiana ciechi della Toscana.

From: "Antonio Quatraro"

Date: Sun, 16 Dec 2001 16:53:07 +0100

Subject: R: [uictech] telelavoro

caro Donato e cari tutti,

la battaglia di Donato mi sembra particolarmente significativa, non tanto perché dà la possibilità ad un Disabile di lavorare a domicilio, quanto perché Donato è riuscito ad Aprire una nuova frontiera per chi non vede o vede poco e per molti altri disabili. Sarei a suggerire a Donato, se ritiene, di tenere aggiornati tutti coloro che sono interessati sui particolari della sua esperienza, anche quelli a prima vista meno importanti. In altre parti del mondo ed anche in Italia sono molte decine di migliaia i telelavoratori e esisteranno certamente liste specifiche a cui iscriversi, ma io credo che non siano molti i non vedenti od ipovedenti che usano questa modalità.

Un saluto e ancora auguri a Donato

Antonio Quatraro

E questa è la mia risposta ai suddetti commenti che alla fine riporta anche una lettera privata a qualcuno che mi aveva chiesto più specificamente come fare.

To: uictech@yahoogroups.com

From: do.taddei@agora.it

Date: Sun, 16 Dec 2001 00:25:14 -0600

Subject: [uictech] telelavoro

È difficile raccontare brevemente tre anni di battaglia. In questo caso non siamo di fronte alla vertenza per imporre la applicazione di una Legge a noi favorevole e quindi le cose si complicano.

Per scarsa integrazione nell'Ambiente, sono stato per anni in una situazione improduttiva, ai limiti del paradossale e stavo per licenziarmi e abbandonare l'Informatica, destino toccato credo a parecchi di noi che hanno fatto i corsi ASPHI per programmatori.

Internet è stato l'unico modo per anni per continuare a occuparmi di Computer e di programmi e il free Software e l'Open Source la mia ancora di salvezza, che mi ha permesso di stare più o meno al passo: un carrozzone pubblico non è una azienda privata dove la produttività è un valore: i valori e i criteri sono altri.

Me lo diceva il mio capocentro quando lavoravo alla Fabbri di Milano: "vuoi tornare a Napoli, vuoi magari andare in un ente pubblico per avere più tempo a disposizione, ma te ne pentirai amaramente" e questo dopo avermi fatto balenare promozioni, il prestito per acquistare una casa e altre blandizie perché mi stimava professionalmente.

Molte volte ho ripensato a quelle frasi ma indietro non si torna. Così andavo a grattarmi le palle in ufficio e poi tornavo a consumare i miei pomeriggi combattendo con ausili, modem, ecc. ecc. In ufficio avevo una macchina con Apollo 1 e lo screen-reader IBM (un chiodo da un milione di lire) e quando, in seguito a un virus contratto da certi dischetti che mi avevano dato in ufficio, la macchina si piantò il mio capo disse che l'avevo fatto apposta e il tutto fu messo a posto dopo un anno esatto.

Allora cominciai a fare assenze a iosa e mi arrivarono le raccomandate minacciose dell'Ufficio personale e io li invitai a procedere perché io avevo, oltre all'obbligo di presenza, anche il Diritto-dovere di lavorare e lo avrei tutelato sia presso l'ispettorato del lavoro e sia in sede giudiziaria.

Allora si trovò un accomodamento: massima elasticità sull'orario, sulle presenze ecc. ma la situazione rimaneva triste fino a quando uscì questa Legge.

Dopo alcuni mesi mi armai di raccomandata e mandai una lunga relazione al Direttore generale INPS e al Direttore centrale dei sistemi informativi in cui si denunciava questa situazione. Contemporaneamente tramite WHOIS beccai l'indirizzo di quest'ultimo e gliela mandai anche via e-mail. Allora Internet era di là da venire in INPS e quindi la cosa colpì tant'è che ebbi risposta: c'era l'impegno, non formale, a fare qualcosa per rimuovere "questa anomala situazione nell'interesse mio e dell'Istituto".

Feci dunque domanda di telelavoro ma non fu accolta mancando il regolamento di attuazione, mancando il regolamento Tecnico ecc. ecc.

Allora cominciai a occuparmi di accessibilità e importai sulla intranet locale il Documento del CNR sulla accessibilità. Contemporaneamente cominciai la stessa battaglia su Internet denunciando la inaccessibilità del sito INPS e promuovendo la petizione all'AIPA. Questo ebbe la sua ricaduta in INPS e nacque il sito wai.inps.it. Nacque pure il gruppo di lavoro AIPA cui anche l'INPS partecipava.

Allora il Direttore Centrale decise di farmi un regalo per alleggerirmi delle spese di connessione e mi fece Installare l'ADSL che però, per un errore di fili nell'impianto, non voleva proprio saperne di funzionare, fino a una quindicina di giorni fa.

Nel frattempo l'AIPA ha emanato quel regolamento Tecnico che mancava al completamento della Legge e così, dopo altre assenze ingiustificate, altre difficoltà dell'ufficio personale, altre segnalazioni da loro fatte alla Direzione centrale, finalmente ci siamo.

E questo è tutto. Di sotto trovate la lettera che ho scritto stamattina ad un amico che mi chiedeva ulteriori dettagli.

ciao, Donato

Subject: Re: [uictech] telelavoro

Allora la Legge è la 191 del 16/6/1998 di cui però non ho sotto mano il testo e non ricordo nemmeno se era solo per le P.A.. Di certo riguardava solo il personale informatico.

Allora la prima cosa è recuperare il testo, puoi provare dalla Gazzetta Ufficiale o forse da Televideo. Poi bisogna recuperare il regolamento di attuazione “Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70” e il regolamento Tecnico AIPA “Deliberazione n. 16/2001 del 31 maggio 2001 "Regole tecniche per il telelavoro" (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001)”.

La mia è stata una battaglia combattuta anche con metodi non convenzionali e pertanto non posso darti suggerimenti precisi: dipende dai casi e dagli interlocutori. Recupera intanto questi testi e se li trovi mandali anche a me in Formato testo perché altri potrebbero chiedermeli. Studiateli, fai un po' di ricerche sulla attuazione in altri paesi specie nel settore privato, tirando fuori un po' di numeri e prepara una sorta di dossier che oltre a essere utile per tutti puoi allegare a una tua eventuale richiesta e su cui chiedere l'appoggio di qualcuno come l'UIC o il Sindacato. Ma su questo non so dirti niente perché io non faccio queste cose.

Ad ogni modo teniamoci in contatto su questo. Non so che fai sul lavoro ma se non facessi il programmatore ricordati che quella infame cosa di equiparare i centralinisti agli operatori informatici fatta dall'UIC può magari venirti utile. In generale cerca di dimostrare al tuo datore di lavoro che da casa saresti più produttivo e di suffragare questo con dei dati, recuperabili in rete, credo.

Credo che in Europa sia stata proprio l'Ibm tedesca a sperimentare il telelavoro. Infatti uno degli ostacoli più difficili è l'idea ricorrente che uno da casa si cucca solo lo stipendio e se sei in ufficio in una situazione improduttiva questo luogo comune viene rafforzato. Anche a me è successo così ma quando sono riuscito a dimostrare il contrario, dimostrando che di fatto svolgevo il mio lavoro fuori dell'orario di lavoro, in cui non avrei potuto farlo, l'ho spuntata e non è stato facile.

ciao, Donato

Telelavoro individuale volontario, in condizioni estreme

Qui si riporta un articolo tratto dalla raccolta "PcCiechi" di testi dalle liste dedicate, curata da anni a titolo volontario e gratuito da Mario Palma, dal titolo “La toccante favola tecnologica di un Disabile” tratto da un articolo di Panorama dal titolo “Handicap E Tecnologia - IL SUPERTECNICO DEL Web” di STELLA PENDE del 23/11/2001, che io girai al solito al gruppo di lavoro AIPA, prendendone spunto per alcune considerazioni circa la necessità di una ottica meno “ciecocentrica” nell'approccio alla disabilità.

Si raccomanda la Lettura dell'articolo riportato alla fine del messaggio sottostante.

To: AIPA-sgb@iroe.fi.cnr.it

Date: Tue, 18 Dec 2001 14:33:05 -0600

Subject: riflessioni su un articolo di stampa

potrebbe sembrare incongruo a questo contesto questo articolo da "panorama" ripescato su una rassegna autogestita chiamata "PcCiechi", a Carattere volontario, che cioè non fruisce della Legge 23/12/1996, n. 649, art. 8 che elargisce contributi a favore della stampa periodica per non vedenti su supporto magnetico con fondi della Presidenza del Consiglio e per un importo che quest'anno si aggira intorno al miliardo.

l'esperienza Tecnica e umana che qui si racconta mi offre lo spunto per alcune considerazioni che vanno fatte. Da tutto il discorso della accessibilità sembra quasi emergere un dato oggettivo: le problematiche dei non vedenti hanno un Rilievo maggiore:

- Vedi tutti i riferimenti agli screen-reader contenuti nelle linee Guida WAI

- Vedi "notiziario internazionale sulla accessibilità"

- Vedi circolare AIPA ecc.

Ciò per un fatto altrettanto oggettivo: questo sottoinsieme di disabili è quello che può avvantaggiarsi maggiormente dell'Informatica e al tempo stesso essere notevolmente pregiudicato dalla sua inaccessibilità a causa del deficit, essendo i Computer strumenti prevalentemente visuali, a differenza di altri media come per esempio la radio, preclusa ai sordi. Del resto la stessa composizione di questo GDL riflette questo dato di fatto: 5 non vedenti a fronte di altrettanti disabili di tutte le altre categorie. Mi risulta che i validatori contattati dall'Università Roma3 riflettano una analoga composizione: 3 su 5.

Io credo che in futuro bisognerà produrre uno sforzo perché anche altre categorie di disabili possano più compiutamente avvantaggiarsi delle nuove opportunità tecnologiche. Nell'invitarvi a Leggere questo articolo, inviterei a riflettere se non è per esempio il caso di coinvolgere il signore di cui si parla (Enzo Sacco, collaboratore di Aiutoooo.com) nel nostro lavoro.

Devo ammettere che la cosa mi ha molto sconvolto e perciò mi scuso dell'eventuale poca attinenza.

Molto cordialmente

Donato Taddei

La toccante favola tecnologica di un Disabile

articolo tratto da panorama

Scienza

Handicap E Tecnologia - IL SUPERTECNICO DEL Web

Il genio del bene

A cinque anni, un tumore. E una diagnosi che è una condanna: Paraplegico totale. Poi, un giorno, Enzo vede il suo vicino di letto che usa il Computer: lo vuole anche lui, si appassiona, diventa un mago. Tanto che oggi lavora per un sito Internet. E risolve i problemi altrui.

di STELLA PENDE

23/11/2001

A Stresa, quando faceva la strada per tornare dall'Asilo Junior sentiva già le gambe pesanti. “Come due lame dentro le ginocchia”. Eppure, era un bambino vivace. Ma d'improvviso si stancava sempre. E sudava. l'idea che nel suo paesello in Calabria ci fosse il mare ad aspettarlo lo consolava. Ma i dolori aumentavano. Cominciarono le analisi e i dottori. E pochi giorni prima di compiere cinque anni il verdetto: “È un tumore sopra il cervelletto” dissero al Besta, ospedale di Milano, i grandi professori. “Se lo operate, rimarrà paralizzato a vita. Se non lo operate, muore”. Decidere tra due condanne: una alla vita, l'altra alla morte. Ma Maria ed Enzo, i suoi genitori, volevano che lui vivesse. A tutti i costi. “Perché la vita di un figlio la devi difendere fino alla morte, anche se dura solo un attimo di più. Perché è anche la tua vita”.

Fu così che dopo quell'Operazione di 20 ore si ritrovò dentro un letto col corpo leggerissimo, ma il cervello e il cuore erano diventati mattoni. Un corpo estraneo che non conosceva e non rispondeva, senza mani e senza gambe: un corpo senza corpo. A parte la Bocca niente poteva più muoversi.

I suoi genitori c'erano sempre, con amore. Avevano rinunciato al lavoro, venduto tutto. Ma Junior avrebbe voluto smetterla con quella tortura, chiudere gli occhi. Invece lo aspettavano due anni di ospedale. In rianimazione. Due anni dove bambini come lui morivano tutti i giorni: forse questa vicinanza con la morte, forse la voglia di vita dei suoi genitori hanno reso infrangibile la volontà di vivere di questo figlio straordinario.

Poi un giorno il bambino del letto accanto gioca con un Computer. Ha un caschetto in testa con un bastoncino che fa muovere i tasti. “Lo voglio anch'io” dice. E quella macchina lo rimette al mondo per la seconda volta.

Fino a oggi, quando a 20 anni Enzo Sacco, detto Junior, diventa il leader di uno dei siti Web più sofisticati: “Aiutoooo.com”. Qui qualunque dubbio, qualunque domanda o problema tecnologico viene risolto. Qui ogni bizza del Computer viene placata.

“Da qualche tempo ormai uso Dragon, un Software che risponde a comandi vocali. l'unico per quelli come me. Quest'estate facevo un giretto su siti e vari territori della rete quando cado dentro Aiutoooo. Non l'ho più mollato: mi divertiva troppo. è il Bengodi della Rete, ci arriva dentro qualunque Storia: dal Mouse inceppato all'inghippo più irrisolvibile”. Enzo fa una pausa. Da lontano suo padre lo accarezza con gli occhi.

“Così ho cominciato a chattare con i suoi esperti. Un mito, pensavo che lavorare lì dentro sarebbe stato il mio sogno. E la mia salvezza. Essere finalmente come gli altri dentro una grande stanza dove tutti sono uguali. Perché dentro il Computer non ci sono differenze. Perché tutti ti immaginano, ti pensano, ti vedono con gli occhi delle parole. E poi chi più di me era un esperto di problemi cattivi e irrisolvibili? Ma non avrei mai avuto il coraggio di confessare, di dirlo”.

Enzo sorride. è immobile, scolpito sulla sua carrozzella. Una cannula nella gola porta l'aria ai suoi polmoni fermi. Soltanto la Bocca e gli occhi si muovono, ma quelli soli bastano a spiegare tutto. Due occhi che rimbalzano nella stanza. Che corrono. “Il coraggio lo ha avuto il mio tutore. Di nascosto ha chiesto a Francesca, il mio attuale capo, cosa ne pensava. Lei ha deciso che potevo cominciare dai primi di ottobre”. Una sfida grande e affascinante. Un ragazzo senza corpo che deve domare con il solo soffio del cervello i peccati e le magie di una macchina Elettronica.

Francesca Di Dario, il suo capo, è qui, davanti a lui. Grande manager della Tecnologia, ma soprattutto madrina di Aiutoooo, confessa che in principio ha avuto qualche dubbio: “Pensavo al rischio di rallentare il lavoro”. Poi ride visibilmente fiera: “Oggi posso dire che Junior è il migliore. Un vero asso. In poco tempo si è conquistato il titolo di grande esperto. Un'onorificenza non da poco. Ho avuto ragazzi più forti di lui tecnologicamente. Junior dentro Internet ha fatto passi da gigante, ma è nella comunicazione con la gente che diventa insuperabile. Nel capire, spiegare e sciogliere i problemi. Come se la sua umanità e il suo dolore potessero più di qualunque cosa piegare la macchina e renderla umana”.

Un corpo imperfetto dunque può rendere perfetto il Computer? Lui non mi ascolta, o fa finta. E la seconda domanda rimane nella mia testa. è lui che domina e possiede la macchina o è la macchina che possiede Junior? Guarda per aria. Vuole solo spiegare come funziona e come è potuto avvenire il miracolo. La sua madre virtuale ascolta. Il padre appoggiato al quadro dei fiori non dice una parola. “Purtroppo il Dragon non era sufficiente per il mio nuovo lavoro. Col respiratore in gola la Voce diventava metallica e il Computer non la riconosceva. Aiutoooo allora mi ha fatto avere un mitico Dragon naturally speaking della Questar: a quel punto tutto è filato liscio come l'Olio”.

Come? Mi risulta che i vostri problemi siano fitti e aggrovigliati.

“Dipende. Certi giorni va bene, certe volte c'è il coprifuoco: sto davanti al Computer 13 ore. Arrivano 50 domande e più in poco tempo. Oggi abbiamo 3 milioni di utenti al mese. Dopo un anno abbiamo messo tutte le domande e il resto nel Motore Umano”. Nel Motore Umano? “Sì, è un Motore costruito dagli stessi chattanti. Oggi contiene oltre 20 mila risposte. E un Dizionario di termini”. Poi parte per la tangente: “Vedi, Francesca, a me piacerebbe bufferizzare le attività... Sarebbe un mito...”.

Alt: questo è ostrogoto tecnologese. Piuttosto, ci sarà pur stato un qualche sos irrisolvibile, che vi ha impantanato... “Impantanato no. Ma una volta l'ho vista brutta” dice. “Ho dovuto guidare una ragazza attraverso il bios, cioè il cuore del Computer. Un Percorso minato. Pancia a terra al buio in mezzo ai ventricoli e alle vene della rete. Se non vedi un ostacolo, se metti il piede su una mina, salta tutto. Come le Twin Towers: però ce l'abbiamo fatta”. Si gira verso Francesca Di Dario. “Del resto chattare con le fanciulle è più facile. Sono una razza superiore” ride e si diverte come un pazzo. “Tecnologicamente, è ovvio”.

Che emozioni, che pensieri dà l'incontro con una Donna? Per la prima volta diventa serio. E scopro che i suoi occhi possono essere tristi. Perduti. “Mi piacciono le ragazze, ma non ci penso. Non ho speranze: non potrò mai averne una tutta per me”. Guarda in alto e d'un tratto sembra aver voglia di alzarsi. Forse la mia è una proiezione. Penso a quando stai in macchina per cinque, sei ore e alla fine non vedi l'ora di scattare in piedi. Di allungarti. E lui? Quanto pensa alle sue gambe perdute? Alle corse di bambino? Quanto gli manca l'aria che gli andava in faccia, il sole, il suo mare? Mi Legge nel pensiero. “Mi piace prendere il sole. Devo stare attento perché il mio corpo ruba tutto il calore del cielo. Vado in ebollizione: arrivo anche a 40 gradi e poi... La verità è che capisci quanto il tuo corpo è perfetto solo quando sei imperfetto. D'inverno però mi metto sotto i miei alberi in Giardino. Lo facevo anche da bambino.

Certo il lago di Stresa non è come il mare della Calabria. è comunque meraviglioso”. Si accorge che la nostalgia gli ha preso la mano. E non vuole concedersi debolezze.

“D'estate corro con la carrozzella”. Come, corre con la carrozzella? “Sì, dal bar al museo. Dalla piazza alla chiesa. Dalla chiesa al cinema. Sono curioso, famelico di nuovo. l'unico problemaccio sono le ruote. Costano un patrimonio, ma le fanno solo per gli interni. Così quest'anno abbiamo dovuto cambiarle. Erano stracciate a forza di chilometri per strade e stradine. Vuole sapere altro?”.

Avrei voluto chiedergli della nuova scoperta del Centro comune di Ricerca di Ispra. Cioè di quel Computer magico che Legge il pensiero: l'Adaptive brain interface. Ma forse a Junior non serve nemmeno. Non è lui che deve Leggere il pensiero e gli errori del Computer?

D'improvviso una confessione inaspettata: “Senza il mio Computer non sarei niente. Un vegetale senza linfa. Ormai lui è il mio vestito. Certe volte mi chiedo se siamo due cose separate”. Mi torna in mente Stanley Kubrick. Prima di morire ha lasciato nel cassetto la Storia di un ragazzo handicappato che, a forza di parlare col Computer, ci entra dentro. E sparisce. Tutti i ragazzi e i bambini che lo usano possono parlargli via Rete. Ma alla fine non potendo diventare veramente un Uomo quel Computer si spacca. Ride Junior, non si commuove neanche un po'. Non può più spaccarsi, lui. E se il suo PC si romperà vorrà dire che deve comprarne un altro. Più bello, più potente. “Un mostro da 75 giga. Un dinosauro di Internet. Vuol vedere come funziona?”. Voglio vedere. Punta il Naso su una specie di pallina attaccata alla sua carrozzella spider. E va.

Non c'è un anormale più normale di lui. Il padre come un'ombra fedele gli infila una cuffia. Parla nel suo microfonino. Comanda: “Click su connetti”, la freccina del Mouse si impenna. E ancora: “Al lavoro”, la freccina ubbidisce. “Click su preferiti”, la freccina disubbidisce. La Voce diventa di pietra: “Click su preferiti”, il Computer vola. Enzo anche. “Apri Aiutoooo”, la freccina galoppa sull'autostrada di Internet. Mistero chiarito: è lui che possiede questa macchina. E non la macchina che possiede Junior. Suo padre, ancora una volta, gli toglie le cuffie.

“Senza i miei genitori e mio fratello non sarei qui. è solo il loro amore, la loro presenza che mi fanno cominciare tutti i giorni”.

Manuale sulle best practice del telelavoro

recensione da Zeusnews (4/1/2002)

Conoscere meglio la realtà del Telelavoro in Italia e in Europa: Il "Manuale sulle best practice del telelavoro" ha come capitoli le sue forme, le sue dinamiche, i suoi aspetti quantitativi e i casi più significativi nel nostro Paese: oggi questo è alla portata di tutti grazie al "Manuale sulle best practice del telelavoro" di Cinzia Ciacia e Patrizio Di Nicola.

Il manuale, realizzato dalla SIT (Società Italiana Telelavoro), è consultabile gratuitamente in Formato PDF. Viene fatto il punto sulla diffusione dell'e-work in Italia e in Europa e vengono presentati 10 casi eccellenti di realizzazione di progetti di Telelavoro nel nostro Paese.

La Società Italiana Telelavoro è stata fondata dal noto sociologo Domenico De Masi, il teorico della "civiltà del tempo libero" (un altro suo Libro recente che ha riscosso un buon successo di pubblico è stato "Elogio dell'ozio"). De Masi è sostenitore della valenza rivoluzionaria del telelavoro che le burocrazie aziendali, timorose della perdita di potere e di status che ne conseguirebbe, continuano a ostacolare.

Nel sito della Sit è possibile, tra l'altro, accedere a una ricchissima documentazione sul Telelavoro: dalle ricerche sociologiche alla legislazione in Italia e nel mondo, alle esperienze contrattuali. è possibile conoscere le attività di Ricerca e seminariali della SIT, che ha fra i suoi soci Università, istituti di Ricerca, nonché le maggiori imprese italiane di TLC e dei servizi. Ci si può registrare alla newsletter del sito (che è rivolta anche ai non soci); sono presenti i link italiani e stranieri più importanti sull'argomento; si può rispondere a un questionario sul Telelavoro, differenziato per telelavoratori e non-telelavoratori, i cui risultati saranno presentati sul sito stesso.

Il "Manuale sulle best practice del telelavoro" ha come capitoli principali, oltre a un'introduzione di De Masi: "Il Telelavoro e le sue forme", "I vantaggi e i problemi", "Il Telelavoro in Italia", "I Trend" e infine 10 casi eccellenti.

Secondo gli autori del manuale, mentre nel 1994 i telelavoratori in Italia rappresentavano lo 0,5% della forza-lavoro in Italia, oggi hanno raggiunto il 3,6%, pari a circa 720.000 telelavoratori in Italia. Di questi, 315.000 lavorano a casa 1 o 2 giorni alla settimana; 90.000 sono lavoratori autonomi che hanno l'ufficio in casa; 270.000 sono lavoratori mobili e 135.000 telelavorano da casa qualche giorno al mese.

Abbiamo così presenti le categorie in cui è più diffuso il telelavoro: operatori di call center dipendenti da grandi imprese, ma anche progettisti, consulenti, softwaristi e Uomini del Web che lavorano autonomamente; poi ci sono i tantissimi venditori e i tecnici della manutenzione, che tengono i rapporti con la sede centrale dell'azienda attraverso PC portatili. Questa a oggi è la forma più diffusa di Telelavoro in Italia, come aveva documentato una Ricerca della Fondazione IBM qualche anno fa.

Tra i 10 "casi eccellenti" abbiamo quindi i 500 telelavoratori del servizio Info12 di Telecom Italia che rispondono ai clienti da casa, ma anche i traduttori di Logos. Abbiamo poi il caso del primo Glocal Village Italiano, che sta sorgendo a Alteretto, un paesino in Val di Susa (TO), che ha sofferto come tanti di spopolamento ed emarginazione. Alteretto è stato cablato, poi dotato di un server unico per la posta Elettronica, diventando così un luogo ideale per imprese e famiglie che vogliono lavorare ed essere connesse, con tutti i vantaggi della Tecnologia, senza gli svantaggi della metropoli.

Vi è poi il caso della società Informatica Dimensione EDP S.r.l. di Casale Monferrato che, attraverso il proprio sito permette a qualsiasi programmatore di registrarsi e di partecipare alla realizzazione di un prodotto informatico, conoscendo a che punto è il suo sviluppo e - naturalmente - l'ammontare del compenso. Sono presentati anche i casi di Telelavoro presso enti pubblici, come la Regione Lombardia e il Comune di Napoli. Abbiamo quindi una panoramica completa dei tipi di telelavoro, da quello dove la dipendenza è fortissima, a quello che esalta le caratteristiche di libertà e autodeterminazione di molti nuovi lavori.

La normativa in vigore alla fine del 2001

Qui di seguito si trova, con una brevissima introduzione di Luigi Latini, la normativa in vigore in Materia alla fine del 2001.

Ciao Donato,

inserisco di seguito la Legge ed il regolamento relativi al telelavoro. Purtroppo, ad una prima sommaria Lettura sembra proprio che il discorso riguardi unicamente le P.A.. Il che non contribuisce troppo a motivare la mia Ricerca. Tuttavia nel sito del Governo si trovano, oltre all'estratto del regolamento in parola, un certo numero di altri documenti - comunicati, interventi in convegni ecc. - che non ho avuto modo di visionare. Altrettanto abbondante il materiale proposto dai migliori motori di Ricerca sul quale mi riservo di tornare.

Cordialmente.

Luigi Latini

Legge 16 giugno 1998, n. 191

" Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in Materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in Materia di edilizia scolastica".

Collegato alla Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998 - Supplemento Ordinario n. 110

Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla Legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. Alla Legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche".

3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: "r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".

4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;".

5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della Salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'Ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei Diritti fondamentali dell'Uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della Salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'Ambiente".

6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo Statuto. Restano salve le competenze che in Materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali".

7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Gli schemi di Decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'Acquisizione del parere delle Commissioni competenti per Materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi".

8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma".

9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".

10. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un Decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449".

11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1".

12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".

13. All'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: "nonché gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di Diritto privato e le società per azioni, controllate".

14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".

15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: "procedure" è inserita la seguente: "facoltative".

16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per Materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".

17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di Carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale".

18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".

19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni".

20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:

"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori: Legge 29 aprile 1949, n. 264; Legge 28 febbraio 1987, n. 56; Legge 23 luglio 1991, n. 223; Decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608; Legge 24 giugno 1997, n. 196.

112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in Materia di lavoro dipendente: regio Decreto-Legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla Legge 17 aprile 1925, n. 473; Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863; Legge 10 aprile 1991, n. 125.

112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione: regolamento (CE) n. 520/1994 del Consiglio, del 7 marzo 1994; regolamento (CE) n. 737/1994 della Commissione, del 30 marzo 1994; Decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.

112- quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità: testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221; Legge 5 novembre 1971, n. 1086; Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52; Legge 9 gennaio 1989, n. 13.

112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali: Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62; regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in Materia di premi per l'assicurazione infortuni: Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio: Legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39; Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in Materia di temporanee importazioni ed esportazioni: testo unico delle disposizioni legislative in Materia doganale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.

112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato: testo unico approvato con regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali: regio Decreto 22 luglio 1939, n. 1732; regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161; codice della navigazione, approvato con regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200; Legge 2 febbraio 1960, n. 68; Legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1; Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968; Legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12; Legge 25 marzo 1985, n. 106; Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".

21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".

22. All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: "20-bis. Con la stessa Legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di Lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla Legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. è abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425".

Art. 2. (Modifiche ed integrazioni alla Legge 15 maggio 1997, n. 127)

1. Alla Legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo che disposizioni di Legge o regolamentari prevedano una validità

superiore".

3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.";

al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: "È comunque fatta salva" sono sostituite dalle seguenti: "Resta ferma".

4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,

sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di Riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di Riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di Carattere sanitario previste dalla Legge. Il Documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma Digitale ai sensi dell'articolo 15, comma

2, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo Documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento Elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con Decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione e la

Conferenza Stato-città

ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di Riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei Diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità".

5. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della Legge 15 maggio 1997, n.

127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Il Decreto del Ministro dell'interno,

di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della Legge 15 maggio

1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

11-bis.

Il terzo comma dell'articolo 17 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “A decorrere dal 1º gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza”.

7. All'articolo

3, comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni.

8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole:

"nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali".

9. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età".

10. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata,

di un Documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del Documento è inserita nel fascicolo. l'istanza e la copia fotostatica del Documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della Legge

15 marzo 1997, n. 59".

11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli

3 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

12. All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in Materia di Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale";

13. All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142,

sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68,

lettera c), dell'articolo

17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3- bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità

di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.

3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore Spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione”.

14. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991." è inserito il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di Legge in aspettativa senza assegni".

15. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni".

16. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale".

17. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio,

Industria,

artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere".

18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1- bis, sono aggiunte, in fine,

le parole: ", nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".

19. All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge" sono sostituite dalle seguenti:

"Entro il 30 settembre 1998".

20. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo

25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del Decreto legislativo

15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà

strutturale e di ogni altro elemento utile".

21. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116".

22. All'articolo 9, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso".

23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare".

24. All'articolo 12 sono abrogati i commi 3 e 4.

25. All'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi".

26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto" sono inserite le seguenti: "e l'alienazione".

27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in Materia di difesa, di sicurezza pubblica e di Giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della Giustizia".

28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta".

29. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di Assistenza e beneficenza (IPAB),".

30. All'articolo 17, dopo il comma 58, è inserito il seguente: "58-bis. All'articolo 4, comma 3, del Decreto-Legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 marzo 1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580”.

31. All'articolo 17, dopo il comma 78 è inserito il seguente: "78-bis. l'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio".

32. All'articolo 17, dopo il comma 79 è inserito il seguente: "79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della Programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali".

33. All'articolo 17, dopo il comma 133 è inserito il seguente: "133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti".

Art. 3. (Disposizioni in Materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni)

1. Nell'ambito delle iniziative di Innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi.

2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del Decreto-Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unità previsionali di base da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della Programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione delle nuove unità previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

3. Nell'ambito delle iniziative di Innovazione amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.

4. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è assegnata una borsa di Studio annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa Speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o, se previsto, di residenzialità.

5. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: "Tecnico" è soppressa.

Art. 4. (Telelavoro)

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono Installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. Nella Materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.

5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 5. (Disposizioni in Materia di edilizia scolastica)

1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 2, della citata Legge n. 23 del 1996. Per il solo anno 1998, sono computate le somme già trasferite dai comuni alle province e le spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla Legge n. 23 del 1996. Qualora gli enti locali non inviino le certificazioni, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1º settembre 1998, opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti decreti ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi decreti.

2. Per il Finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della Legge n. 23 del 1996 è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore Spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle province. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della Programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune così come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui al comma 1.

3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla Legge n. 23 del 1996, le somme corrispondenti alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire alle province con le predette convenzioni. A decorrere dal 1º gennaio 1999, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base dei dati finanziari risultanti dal Decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della citata Legge n. 23 del 1996. Le relative somme sono portate in diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica Istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero dell'interno.

La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70

Regolamento recante norme organizzative in Materia di telelavoro nelle pubbliche amministrazioni (Approvato dal CdM il 25 febbraio 1999)

ART. 1 Finalità

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalità organizzative disciplinate nel presente Decreto.

2. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti e adottano le misure organizzative coerenti con le disposizioni di cui al presente Decreto.

ART. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Decreto si intende:

a) per lavoro a distanza l'attività di telelavoro svolta in conformità alle disposizioni del presente Decreto;

b) per telelavoro la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'Informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce;

c) per sede di lavoro quella dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.

ART. 3 Progetti di telelavoro

1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.

2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un Progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali e il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazione organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti e indiretti.

3. Nell'ambito del Progetto di cui al comma precedente, le amministrazioni definiscono le modalità per razionalizzare e semplificare attività, procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro, l'economicità e la qualità del servizio, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.

4. Il Progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.

5. Il Progetto è approvato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito, si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate più strutture, il Progetto è approvato dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale o equiparato.

6. Il Progetto può prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.

7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse.

8. Le forme di telelavoro di cui al presente Decreto possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di uniformità, garanzia e trasparenza.

9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione dal Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

ART. 4 Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria

1. l'amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l'altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.

2. La prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un Ambiente di lavoro di cui l'amministrazione abbia preventivamente verificato la conformità alle norme generali di Prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche.

3. Il dipendente addetto al telelavoro può richiedere per iscritto all'amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal Progetto di cui all'articolo 3 del presente Decreto.

ART. 5 Postazione di telelavoro

1. La postazione di telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di Software, che consente lo svolgimento di attività di telelavoro.

2. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente e i relativi costi.

3. I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura e a Spesa dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione.

4. Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l'amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra postazione di telelavoro e il proprio sistema informativo.

5. La postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per attività inerenti al rapporto di lavoro.

6. Nell'ambito del Progetto di cui all'articolo 3 del presente Decreto, le amministrazioni definiscono le modalità per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera.

ART. 6 Regole tecniche

1. l'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione fissa le eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per l'identificazione, alle esigenze di adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica e alla tutela della riservatezza dei dati.

ART. 7 Verifica dell'adempimento della prestazione

1. il Progetto di cui all'articolo 3 del presente Decreto determina i criteri, orientati ai risultati, per l'individuazione di standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro.

2. La verifica dell'adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti standard.

ART. 8 Trattamento economico e normativo

1.La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della Salute e della sicurezza del lavoro.

2. La contrattazione collettiva definisce le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in Materia di Salute, sicurezza e manutenzione.

ART. 9 Norma finale

1. Le norme legislative, regolamentari e contrattuali applicabili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, debbono essere interpretate in modo tale da favorire la progettazione, l'introduzione, l'organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come regolate dal presente Decreto.

AIPA: delibera n. 16/2001 sulle regole tecniche per il telelavoro

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 8 marzo 1999, n. 70

DELIBERAZIONE n. 16/2001 del 31 maggio 2001

Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

(Pubblicata sulla GU n. 151 del 2-7-2001)

l'AUTORITÀ PER l'Informatica NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista la Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68;

Visto il Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale 2 ottobre 2000;

Vista la circolare n. 3/2001 del Ministro per la funzione pubblica;

Vista la deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n. 51;

Delibera di emanare le seguenti regole tecniche in Materia di telelavoro, anche con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per l'identificazione e alla tutela della sicurezza dei dati:

Regole tecniche per il telelavoro

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:

a) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) Documento informatico delle pubbliche amministrazioni: la rappresentazione Informatica di atti, fatti e dati formati dalle amministrazioni pubbliche o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività istituzionale ed amministrativa;

c) identificazione degli addetti al telelavoro: le modalità e le tecniche previste per il processo di identificazione ed autenticazione certa degli addetti al telelavoro;

d) postazione di telelavoro: l'insieme degli apparati Hardware, Software e di rete che consentono lo svolgimento di attività di telelavoro;

e) sicurezza delle tecnologie: la sicurezza organizzativa, Fisica e logica, sia delle postazioni di lavoro, sia delle risorse di supporto di tipo Hardware, Software e di rete;

f) sicurezza dei dati personali: la sicurezza ai sensi dell'art.15 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, la presente deliberazione fissa le regole tecniche per il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per l'identificazione e alla tutela della sicurezza dei dati.

2. Le regole tecniche vengono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

Art. 3. Progetto di telelavoro

1. Il Progetto di telelavoro, previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, deve specificare:

a) i requisiti della postazione di telelavoro, con le relative tecnologie ed i servizi di supporto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

b) le modalità di connessione, quali, la rete dell'amministrazione, dial-up fisso o mobile, Internet;

c) le tecniche di identificazione e di autenticazione degli addetti al telelavoro, l'utilizzo di chiavi di accesso o di codici di identificazione, in relazione a quanto previsto dal piano di sicurezza generale dell'amministrazione ed agli aspetti di sicurezza specifici del Progetto, per l'accesso sia ai documenti informatici, sia alle risorse di rete dell'amministrazione di cui al successivo art. 5;

d) le applicazioni informatiche dell'amministrazione o rese disponibili da application server provider per conto dell'amministrazione;

e) le modalità e la periodicità delle verifiche di sicurezza adottate;

f) gli eventuali processi di automazione indotti dal Progetto di telelavoro sulle procedure in atto;

g) gli interventi di formazione del personale relativi agli aspetti tecnici;

h) le modalità di Acquisizione, di utilizzo e di manutenzione delle tecnologie;

i) la tipologia e le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, nel rispetto delle regole tecniche di cui alla deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre 2000;

l) le modalità di scambio dei documenti informatici con l'amministrazione di riferimento e, ove previsto, con le altre amministrazioni o gli altri soggetti, pubblici e privati;

m) l'eventuale uso della firma Digitale, nel rispetto delle regole tecniche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

n) i tipi e le modalità delle verifiche tecniche delle prestazioni di telelavoro;

o) gli aspetti relativi alla sicurezza delle tecnologie e dei dati personali;

p) le modalità di ripristino delle apparecchiature dedicate al telelavoro, in caso di guasti o anomalie, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le 24 ore dal blocco delle attività;

q) gli aspetti relativi all'accessibilità per le persone disabili delle tecnologie Hardware e Software di cui al successivo art. 6, con particolare riferimento alle interfacce utente dei programmi applicativi relativamente alle attività compatibili con la disabilità dell'operatore ed in funzione degli obiettivi che il Progetto si prefigge;

r) l'istituzione di centri per l'Assistenza Tecnica agli addetti, anche disabili, al telelavoro.

2. Il Progetto di telelavoro deve contenere un'analisi dei costi e benefici attesi.

Art. 4. Requisiti di sicurezza dei documenti informatici delle tecnologie e dei dati personali

1. In relazione alle caratteristiche del Progetto di telelavoro, le amministrazioni definiscono le misure di sicurezza per le tecnologie, i dati personali e i documenti informatici, ai sensi dell'art. 10 delle regole tecniche di cui alla deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre 2000.

2. Le azioni da intraprendere in ordine alla sicurezza delle prestazioni di telelavoro devono essere tali da consentire almeno:

a) l'identificazione degli addetti al telelavoro e l'autorizzazione all'accesso delle risorse dell'amministrazione;

b) la tracciabilità delle operazioni di rilevanza significativa effettuate dagli addetti al telelavoro (aggiornamenti, cancellazioni, accessi a particolari risorse Hardware e Software).

3. Le azioni di cui al precedente comma 2 non devono consentire:

a) l'uso indiscriminato di Internet per il download di file non consentiti (file e programmi con una particolare estensione);

b) l'accesso alla rete in orari differenti da quelli consentiti nell'ambito del piano di sicurezza;

c) la modifica della configurazione Hardware e Software delle risorse di telelavoro.

4. Le amministrazioni adottano adeguate misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 15 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. Le misure minime per la sicurezza dei dati personali sono definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 5. Identificazione degli addetti al telelavoro e tipologie di telelavoro

1. Il processo di identificazione degli addetti al telelavoro deve essere conforme almeno alle specifiche previste dalla classe ITSECF-C2/E2 o a quella C2 delle norme TSEC e, laddove necessario ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, deve prevedere l'uso della firma Digitale o della carta d'identità Elettronica.

2. Nel caso in cui il collegamento delle postazioni di telelavoro alla rete dell'amministrazione avvenga utilizzando servizi non erogati dalla rete unitaria della pubblica amministrazione, devono essere previste opportune tecniche di crittografia che rendano sicuro il canale di trasmissione, ai fini dell'integrità e riservatezza delle informazioni.

Art. 6. Accessibilità della strumentazione al personale Disabile

Le postazioni di telelavoro, i programmi, la documentazione degli strumenti e dei servizi, le procedure di identificazione e di connessione alla rete per le quali sia ritenuto possibile e sia previsto l'accesso alle persone con disabilità motoria e sensoriale devono essere compatibili con le soluzioni tecniche e con gli ausili disponibili per metterle in condizione di operare.

Roma, 31 maggio 2001

Il Presidente: Zuliani