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Lavoro dei disabili, ecco cosa prevede la legge 68

Aggiornato il 01/02/2011 00:00 
 

ROMA. Punta all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone disabili la Legge sul cosiddetto collocamento obbligatorio, la 68/99: un insieme di norme per garantire anche a loro il Diritto al Lavoro attraverso servizi di Sostegno e di collocamento mirato. Ecco una scheda i suoi punti chiave.

CHI - Si applica a quattro categorie di cittadini disabili: le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai disabili intellettivi, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento; le persone invalide del Lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Inail; le persone non vedenti o sorde; le persone invalide di Guerra, invalide civili di Guerra e invalide per servizio. L'accertamento delle condizioni di disabilità è svolto dalle commissioni previste dalla Legge 104/92. I datori di Lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di Lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul Lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

COLLOCAMENTO MIRATO E' costituito da quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di Lavoro, forme di Sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di Lavoro e di relazione. Gli "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla Programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni (aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occ

upazionali con tempi e modi certi) e all'attuazione del collocamento mirato.

QUOTA RISERVATA E ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - I datori di Lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili in una quota pari al sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Per i datori di Lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo, i datori di Lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni.

I CRITERI DI COMPUTO DELLA QUOTA RISERVATA - Dal computo sono esclusi tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e Lavoro, nonché i dirigenti. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di Lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in Materia di sicurezza ed igiene del Lavoro.

FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DISABILI - Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare al Finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle Legge 68/99 ed i contributi versati dai datori di Lavoro, nonché il contributo di fondazioni, enti di Natura privata e soggetti comunque interessati.

SANZIONI - Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa per ritardato invio del prospetto. Le sanzioni amministrative previste dalla Legge 68/99 sono disposte dalle direzioni provinciali del Lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie citate, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di Lavoro, la quota dell'obbligo, il datore di Lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di una somma al giorno per ciascun lavoratore Disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

RELAZIONE BIENNALE AL PARLAMENTO - Il Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della Legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.