L'esordio dell'atto notarile in formato elettronico
Silvio Barone Aggiornato il 16/11/2010 00:00ROMA. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Guardasigilli, ha definitivamente approvato il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2010, n. 166) di attuazione della delega parlamentare conferita al Governo in virtù dell’art. 65 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69 in tema di riordino, semplificazione e ammodernamento dell’Ordinamento del Notariato. A riguardo sono previste specifiche disposizioni di Legge che consentono ai notai, in conformità alla disciplina già in vigore e contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale, Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, di redigere e rogare atti pubblici o autenticare scritture private con modalità e in Formato Elettronico. Lo scopo di tale inedito corpo legislativo va ravvisato nell’intento di coniugare le nuove potenzialità insite nell’impiego delle più avanzate tecnologie in Materia di documentazioni aventi pubblica fede, quali celerità, fruibilità, sped
itezza, e immediatezza nel relativo collazionamento, con la salvaguardia delle garanzie di sicurezza, affidabilità, correttezza e conservazione dell’atto negoziale proprie degli atti notarili e in scrupolosa aderenza con le prescrizioni contenute e previste nella relativa Legge professionale del 16 febbraio 1913, n. 89.
Dal punto di Vista generale, molteplici sono le novità e soprattutto le peculiarità insite nelle nuove disposizioni in Materia di atti notarili in Formato Elettronico. E’ innanzitutto in facoltà dei comparenti scegliere e richiedere al notaio di stipulare l’atto negoziale di proprio interesse con le forme dell’atto notarile in Formato Elettronico al posto di quello cartaceo; entrambi, infatti, devono ovviamente essere comunque rogati o autenticati in presenza di un notaio e, dunque, i preventivi controlli di conformità e legalità continueranno ad essere regolarmente espletati dal pubblico ufficiale a ciò preposto. Del resto, dalle nuove disposizioni di Legge si evince chiaramente che il rogito o l’autentica di atti notarili in Formato Elettronico non è obbligatorio, ma può essere effettuato solo su richiesta e conseguente consenso di tutte le parti interessate, comparenti e notaio, sull’ulteriore presupposto che la Legge garantisce la perfetta equivalenza su
l piano degli effetti giuridici dell’atto notarile cartaceo e di quello in Formato Elettronico[1]. Per la regolare stipula di un atto negoziale nelle forme dell’atto notarile Elettronico, a differenza di quanto previsto per il notaio rogante, il quale deve disporre per espressa disposizione di Legge di firma Digitale, le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni possono utilizzare anche una firma Elettronica non qualificata e, persino, ricorrere alla Acquisizione Digitale della loro sottoscrizione autografa, la cui minore affidabilità è compensata dalla funzione di garanzia del pubblico ufficiale innanzi e in presenza del quale l’atto rogato deve comunque essere sottoscritto, oltreché dalla maggiore affidabilità della sua attestazione Digitale certificata che ne garantisce la veridicità[2]. Nell’ipotesi di autenticazione di Scrittura privata, le parti potranno comparire a distanza ma in contemporanea innanzi a differenti notai, tra loro collegati per me
zzo della Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.). Coerentemente con quanto già avviene per gli atti notarili in Formato cartaceo[3], il notaio rogante o autenticante, dopo la redazione dell’atto fatta direttamente al Computer, ne da Lettura dallo stesso terminale alle parti, all’interprete, ai testimoni e agli eventuali fidefacenti e, successivamente, dopo l’apposizione delle firme elettroniche di questi, appone personalmente e in loro presenza la propria firma Digitale sull’atto rogato o autenticato[4]. Pertanto l’apposizione della firma Digitale qualificata da parte del notaio rogante o autenticante funzionalmente corrisponde ed equivale all’apposizione del proprio sigillo che questi impiega tutt’ora in caso di atti notarili in Formato cartaceo, tant’è che la stessa sottoscrizione Digitale comporta la conclusione e la conseguente chiusura dell’atto medesimo in modalità Elettronica[5]. Nell’ipotesi in cui, poi, occorra allegare ad un atto notarile in fo
rmato Elettronico un qualsiasi Documento redatto su supporto cartaceo, il notaio procederà allegando copia Informatica certificata dello stesso e, specularmente, in caso sia necessario allegare un Documento informatico ad un atto pubblico o ad una Scrittura privata autenticata, redatti in forma cartacea, il notaio ne allegherà copia conforme[6]. Il notaio, inoltre, ha facoltà di rettificare, fatti salvi i Diritti dei terzi, un atto pubblico o una Scrittura privata autenticata in Formato Elettronico, contenente errori o manomissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini della esecuzione della relativa pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico avente stesso supporto e medesimo Formato. In virtù di quanto previsto dalle nuove disposizioni di Legge, altresì, i notai conserveranno gli atti notarili elettronici rogati o autenticati, dei quali manterranno la disponibilità in via esclusiva, affinch
é possano, a richiesta, rilasciarne copia autentica sempre in Formato Elettronico, per gli usi di Legge e per tutta la durata del loro Ministero. La conservazione degli atti notarili in Formato Elettronico deve avvenire, oltre che in conformità alle vigenti norme di Legge[7], anche in conformità a specifici disciplinari tecnici, a garanzia della relativa fruibilità nel tempo anche a seguito di repentine innovazioni ed evoluzioni tecnologiche, capaci di rendere non più compatibili i documenti in Formato Elettronico con i nuovi supporti Hardware e Software. Ai notai, peraltro, è consentita la Conversione e conservazione su supporto Elettronico anche delle copie degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, i cui originali siano stati rogati o autenticati in forma cartacea. La conservazione degli atti notarili in Formato Elettronico, pertanto, deve avvenire prima facie a cura del notaio rogante, il quale li pone a raccolta presso il proprio Archivio sito in a
pposita struttura Informatica centralizzata gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato[8]. Al termine del proprio Ministero, poi, il notaio ha il dovere di depositare gli atti notarili da lui rogati in Formato Elettronico presso gli Archivi notarili gestiti dal Ministero della Giustizia, in coerenza con quanto già avviene, peraltro, per gli atti notarili cartacei. All’uopo, sono completamente a carico del Notariato le spese di istituzione e conservazione dei relativi archivi informatici[9]. Ma vi è di più: a richiesta, già da oggi possono essere rilasciate in Formato Digitale anche le copie autentiche degli atti notarili attualmente rogati in Formato cartaceo. Inoltre, il costo dell’atto notarile rogato in forma Elettronica corrisponde interamente a quello già previsto per quelli in forma cartacea. Conseguentemente, nell’ipotesi che un atto notarile sia rogato in forma Elettronica a distanza ma in contemporanea tra due o più parti e alla presenza di un corrisp
ondente numero di notai, la attuale parcella dovrà essere suddivisa tra tutti i medesimi. E’ anche possibile, mediante apposita procedura, la ricostruzione di atti notarili, repertori e registri informatici per la cui conservazione è obbligato il notaio ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge del 15 novembre 1925, n. 2071. A tal fine è previsto uno specifico procedimento innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria e precisamente innanzi al Presidente del Tribunale di competenza[10]. Di poi, il repertorio informatico tenuto dal notaio sostituisce a tutti gli effetti quello cartaceo, unitamente agli altri libri, indici e registri, tuttavia si rimanda a successivi decreti ministeriali e interministeriali per l’introduzione delle norme anche tecniche di attuazione, funzionamento e operatività degli stessi. Il notaio sarà obbligato a trasmettere mensilmente, per via telematica e su supporto Elettronico, all’Archivio centrale informatico dell’Ufficio centrale d
egli archivi notarili la copia mensile del repertorio e la copia del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, nonché copia dei testamenti pubblici. Pure relativamente a tali ultime innovazioni viene demandata ad un successivo Decreto interministeriale l’introduzione di regole procedimentali e tecniche inerenti l’esecuzione di detti adempimenti (trasmissione telematica dei dati, loro gestione e consultazione delle registrazioni informatiche, rilascio delle copie da parte dei notai, esecuzione delle annotazioni e comunicazioni alla Cassa nazionale del Notariato).
Tuttavia i vantaggi insiti nella possibilità di rogare o autenticare atti notarili in Formato Elettronico sembrano essere riconducibili a svariati aspetti, di rilevanza sia teorica quanto pratica, più generali e di più ampio respiro e portata. Infatti, mediante un sapiente impiego di tale inedita disciplina di Legge dovrebbe riscontrarsi, a riguardo, una sensibile riduzione dei costi unitamente ad un significativo risparmio di tempo, di energie, di risorse, anche economiche, e di spostamenti per le parti ed in alcuni casi anche per il notaio rogante o autenticante, da un luogo ad un altro per presenziare personalmente alla firma davanti ad un unico pubblico ufficiale; il tutto a vantaggio di una maggiore e più potenziata facilità e velocità di trasferimento e circolazione di beni, valori e ricchezze, senza rinunciare agli stessi livelli di garanzia, di certezza, autenticità e non alterabilità, tradizionalmente riconosciuti e attribuiti agli atti notarili in Formato ca
rtaceo. La previsione di Legge della possibilità di rogare o autenticare atti notarili in Formato Elettronico, rappresentando il risultato di un procedimento tecnologicamente molto complesso, non implica riduttivamente l’opportunità di firmare i documenti in modalità Elettronica per le parti private e i notai, ma si riferisce altresì alla ben più sofisticata attività di Formazione e successiva conservazione dell’atto per un tempo pressoché illimitato, mediante l’utilizzo e l’impiego di tecnologie in grado di assicurarne al contempo la custodia e la sua inalterabilità con la fruibilità per gli usi di Legge. Proprio grazie anche a tali tecnologie, il notaio sarà posto nelle condizioni di poter continuare a garantire la certezza giuridica tipica degli atti notarili, sino ad ora redatti in modalità soltanto cartacea, altresì con riferimento agli atti notarili in Formato Elettronico. Ma i vantaggi di tale inedita disciplina legislativa non dovrebbero mancare a
nche con riferimento allo specifico settore dell’e-governement. Infatti, già dal 2002 il Consiglio Nazionale del Notariato è altresì Autorità di certificazione per la firma Digitale e, pertanto, risulta iscritto nell’elenco pubblico dei certificatori gestito dal CNIPA[11]. In forza di ciò, tutti i notai italiani sono già dotati di firma Digitale ed in virtù dell’emanazione e dell’avvio a pieno regime del Decreto legislativo n. 110/2010, diviene possibile impiegare l’atto notarile in Formato Elettronico per qualsiasi tipo e Natura di atto negoziale (si pensi, a titolo esemplificativo, a quelli di rilevanza societaria). Inoltre, a seguito del non più necessario impiego del modello cartaceo anche nella fase di redazione e di conservazione degli atti, si può ragionevolmente prevedere un considerevole risparmio anche dei costi relativi alla gestione documentale destinata, peraltro, a divenire più semplice ed efficiente.
Anche se non con pretesa di esaustività, è altresì interessante dar conto di un peculiare connotato che potenzialmente contraddistinguerebbe l’atto notarile in Formato Elettronico, anche e soprattutto rispetto al suo corrispondente cartaceo, ovvero la propria accessibilità diretta nei confronti di qualsiasi soggetto, compresi i disabili visivi, così come disciplinata dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e dai successivi D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75, Decreto ministeriale 8 luglio 2005 e Decreto ministeriale 30 aprile 2008. Sul presupposto di tale quadro normativo, per accessibilità, ai sensi e per gli effetti delle corrispondenti disposizioni di Legge vigenti in Materia e segnatamente dell’art. 2 della Legge n. 4/2004, si intende la capacità dei sistemi informatici, più comunemente in uso, in relazione alla più moderna e inedita avanguardia di settore, resa possibile dalle più attuali conoscenze tecnologiche e scientifiche, di fornire servizi e informazioni direttament
e e indiscriminatamente fruibili anche da parte di quei soggetti che, in ragione di proprie specifiche disabilità visive, necessitano di particolari tecnologie, supporti e configurazioni assistive in grado di porli in una condizione di tendenziale parità con i soggetti normodotati, senza però il rischio che i dati e le informazioni fornite mediante tali innovativi mezzi possano essere facilmente alterate, disperse o irreversibilmente rese inservibili da chiunque. Per quanto concerne gli atti notarili, la tradizione italiana, sulla base delle disposizioni di Legge sino ad ora vigenti in Materia, ha da sempre fatto affidamento su un modello di atto riproducibile solo ed esclusivamente su supporto cartaceo e rilasciato in copia autentica sempre in forma cartacea, nella evidente convinzione che tanto bastasse per garantire autenticità, sicurezza, certezza, e non alterabilità dello stesso atto rogato o autenticato. Tuttavia, non si può non Riconoscere e concordare che gli a
tti notarili producibili solo ed esclusivamente su supporto cartaceo impediscono qualsiasi tipo di autonomo e diretto controllo sul processo di Formazione degli stessi a tutti quei soggetti che, a causa di loro specifiche disabilità o menomazioni visive, non dispongono delle medesime funzionalità dei soggetti normodotati, con grave discriminazione e pregiudizio per i primi, tant’è che spesso e ripetutamente il Legislatore con vari ed eterogenei interventi normativi ha cercato di sopperite a tale grave e ingiustificabile gape mediante la previsione di numerose guarantige di Legge in favore dei soggetti non vedenti o ipovedenti. Proprio su tale ratio si fondano le disposizioni quali quelle previste nella Legge 3 febbraio 1975, n. 18 recante misure giustappunto in favore dei ciechi[12]. Tale disciplina legislativa, per quanto fondata sul medesimo apprezzabile intento, ovvero quello di garantire anche a quei soggetti impossibilitati a causa di propri e specifici impedimenti
fisici, di poter disporre dei loro rispettivi Diritti in condizioni di tendenziale parità ai soggetti normodotati, godendo delle medesime garanzie e tutele di Legge, possono spingersi, tuttavia, soltanto a consentire un controllo indiretto e mediato da parte del Disabile visivo dell’atto dispositivo, in considerazione del presupposto che l’atto notarile è stato concepito da sempre come producibile solo ed esclusivamente su supporto cartaceo, modalità, quest’ultima, però, ontologicamente inadatta a garantire un livello integrale e non discriminante di accessibilità diretta del medesimo anche rispetto ai disabili visivi. Contrariamente a tanto, l’impiego della firma Elettronica Accessibile dapprima, e la possibilità di rogare o autenticare atti notarili in Formato originale Elettronico e di rilasciarne, a richiesta, copia autentica con le medesime modalità di poi, se adeguatamente approntate sul piano legislativo oltreché Tecnico e correttamente applicate nell
a pratica e prassi notarile, rappresentano un formidabile strumento per consentire anche a coloro che non hanno Autonomia nei processi di Formazione dei documenti negoziali, pur avendone integrale capacità volitiva, di accedere direttamente, dunque, formare, Leggere e sottoscrivere gli atti notarili elettronici, in luogo di quelli cartacei, pur mantenendo questi la medesima valenza sul piano degli effetti e con la medesima dignità giuridica. Le risultanze ottenute dagli esperti nell’ambito dei vari progetti di Ricerca e sperimentazione compiuti in tale specifico settore hanno sempre e sino ad ora confermato sul piano Tecnico-scientifico l’attendibilità e correttezza delle valutazioni e degli assunti che precedono[13].
Per concludere, non può non rilevarsi che l’atto notarile in Formato Elettronico esordisce nell’Ordinamento giuridico Italiano, mercé le norme del Decreto legislativo n. 110/2010, sorretto dalle migliori intenzioni e con i migliori auspici; tuttavia, perché quanto in precedenza ritenuto trovi effettivo e reale riscontro, occorre dapprima attendere l’emanazione e l’entrata in vigore dei decreti ministeriali e interministeriali di attuazione e successivamente spetterà alla pratica e prassi notarile darne corretta e compiuta applicazione.
(Altalex, 16 novembre 2010. Articolo di Silvio Barone)
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[1] Circa l’efficacia, anche probatoria, dell’atto notarile Elettronico in ordine alla sua provenienza dal notaio che lo ha Formato e, conformemente a quanto già disposto per gli atti pubblici su supporto cartaceo dall’art. 2700 del Codice Civile, è espressamente previsto mediante apposite disposizioni di raccordo che lo stesso fa piena prova fino a querela di falso, determinando per tale via una piena equiparazione tra atto pubblico cartaceo ed Elettronico e stabilendo altresì espressamente che il medesimo fa fede dei “fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza”. Allo stesso modo, le norme di cui all’art. 2703, comma 2 del Codice Civile, concernenti l’autenticazione di Scrittura privata su supporto cartaceo, sono estese anche alla autenticazione in modalità Elettronica, giusta il disposto dell’art. 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale. La ratio di tale articolazione normativa risiede e va ricercata nell’intento di d
are compiuta ed effettiva attuazione alla disciplina prefigurata dal Codice dell’Amministrazione Digitale nel settore notarile, anche mediante proprio l’equiparazione sul piano degli effetti giuridici dell’atto pubblico o della Scrittura privata autenticata in Formato Elettronico rispetto ai corrispondenti modelli di atti su supporto cartaceo.
[2] Infatti, la firma Digitale è un particolare tipo di firma Elettronica qualificata, tecnicamente basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un Documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Dal punto di Vista prettamente giuridico, il Codice dell’Amministrazione Digitale, al suo art. 1, comma 1, punti q, r, s, distingue e chiarisce i concetti di firma Elettronica, firma Elettronica qualificata e firma Digitale. Per firma Elettronica la disposizione legislativa di riferimento intende qualunque sistema di autenticazione del Documento informatico, per firma Elettronica qualificata un qualunque sistema o Tecnologia di autenticazione della firma basato su una procedura che permette di identificare in modo univoco il titol
are, attraverso strumenti di cui il firmatario deve detenere il controllo esclusivo e la cui titolarità è certificata da un soggetto terzo, mentre per firma Digitale quella particolare specie di firma Elettronica qualificata, basata giustappunto sulla crittografia a chiavi asimmetriche. Tale ultimo sistema, alla luce delle attuali conoscenze tecniche, offre le maggiori garanzie in termini di sicurezza. Proprio in virtù di tale presupposto, il Decreto legislativo n. 110/2010, introduce nella Legge notarile n. 89/1913, e precisamente in seno al Capo dedicato all’esercizio delle funzioni notarili, l’obbligo per i notai di munirsi per l’esercizio delle proprie funzioni di firma Digitale che costituisce a tal fine l’unico strumento operativo da impiegare sia per la Formazione, sia per la trasmissione e conservazione dell’atto notarile in Formato Elettronico, in aderenza al disposto di cui all’art. 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
[3] Infatti, la disciplina prevista per le attività che il notaio ha il dovere di compiere al momento della ricezione dell’atto notarile su supporto cartaceo, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 47 della Legge n. 89/1913, è estesa anche alla attività di ricezione dell’atto notarile in Formato Elettronico, al precipuo scopo di poter prestare le medesime garanzie di Legge.
[4] Anche per gli atti notarili in Formato Elettronico è previsto dunque che il notaio debba apporre personalmente la propria firma Digitale immediatamente dopo quella delle parti, dei testimoni, dei fidefacenti o dell’interprete. Infatti proprio a garanzia della Natura personale assunta dalla funzione notarile, l’inosservanza da parte del notaio rogante o autenticante di tale prescrizione di Legge è punita sul piano disciplinare con la sanzione della sospensione e, in caso di recidiva, della destituzione.
[5] L’art. 24, comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce espressamente che la firma Digitale del notaio integra e sostituisce a tutti gli effetti di Legge l’impronta del suo sigillo.
[6] Tali specifiche previsioni di Legge sono state adottate in aderenza alla disciplina di cui all’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
[7] All’uopo, in seno alla Legge notarile n. 89/1913 e precisamente dopo l’art. 47, nel Capo dedicato alla forma degli atti notarili, sono state introdotte apposite disposizioni concernenti la Formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate in Formato Elettronico, al fine di garantire che le norme già contenute nella Legge notarile e applicabili agli atti notarili in Formato cartaceo possano essere applicate ai corrispondenti atti in modalità Elettronica, in quanto compatibili, mediante giustappunto rinvio all’ordinamento notarile vigente.
[8] Infatti, sempre in seno alla Legge notarile n. 89/1913 e precisamente dopo l’art. 62, ove è collocata la disciplina inerente la custodia degli atti del notaio e dei repertori, sono state introdotte apposite disposizioni che pongono il notaio medesimo nelle condizioni di potersi avvalere proprio per la conservazione degli atti notarili in Formato Elettronico di una apposita struttura creata e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato nella sua qualità di ente pubblico esponenziale della categoria professionale. Tale scelta si giustifica sul presupposto che demandando ad un soggetto pubblico la predisposizione e l’amministrazione delle strutture necessarie per la conservazione degli atti notarili elettronici sarebbero state meglio garantite le esigenze di sicurezza e affidabilità di siffatta incombenza di Legge, evidentemente non potendo essere le stesse garantite nella medesima misura se fossero stati gravati i singoli notai dell’onere di dotarsi di apposita s
truttura autonoma e indipendente. In detta struttura, pertanto, i notai devono conservare anche le copie informatiche degli atti originali redatti in Formato cartaceo e, una volta trasmessa telematicamente la copia Informatica degli stessi, questi potranno essere conservati in originale anche in luogo diverso dal proprio Studio, consentendo in tal modo ai notai di predisporre appositi locali diversi da quello in cui è collocato il relativo Studio professionale e appositamente destinati alla conservazione dei propri atti originali in conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 in Materia di trattamento dei dati personali. Del resto il rilascio di copie di atti notarili in Formato cartaceo può utilmente essere effettuato dal notaio mediante la struttura creata e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato ove dovranno essere depositate le copie in Formato Elettronico degli atti notarili i cui originali sono stati rogati o autentica
ti proprio su supporto cartaceo. Inoltre il Consiglio Nazionale del Notariato è altresì garante dell’accesso ai documenti conservati nella struttura dallo stesso gestita ai fini di Legge e segnatamente per il loro impiego come mezzi di prova in sede processuale.
[9] E’ prevista apposita struttura centralizzata per la custodia e conservazione degli atti notarili in Formato Elettronico che deve avvenire a cura dei singoli notai durante l’esercizio delle proprie funzioni, mentre il Consiglio nazionale del Notariato può stipulare apposite convenzioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Codice dell’amministrazione Digitale a garanzia della fruibilità dei dati per via Informatica o telematica. In dette convenzioni può essere stabilito che la memorizzazione e fruizione dei dati e documenti da parte dell’amministrazione a ciò interessata possa sostituire il deposito dell’originale o di copia autentica. Per il funzionamento di tale struttura centralizzata il Consiglio nazionale del Notariato potrà avvalersi di società a partecipazione pubblica maggioritaria i cui soci privati potranno essere scelti mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica conformemente agli obblighi derivanti dal Diritto comunitario e dal
la legislazione nazionale di riferimento. In seno alla Legge notarile n. 89/1913 è introdotto apposito raccordo normativo tra la struttura gestita dal Consiglio nazionale del Notariato e quella predisposta dall’Amministrazione degli Archivi notarili allo scopo di ottenere il pieno utilizzo e impiego delle relative procedure informatiche soprattutto nel momento in cui, conformemente al sistema attualmente vigente, il singolo notaio cessa dall’esercizio delle proprie funzioni e i relativi atti devono essere trasferiti dall’una all’altra delle menzionate strutture.
[10] La previsione di detto procedimento è stato ritenuto necessario nel Rilievo che si tratta pur sempre di un’attività ricostruttiva di atti e documenti aventi valore negoziale e incidenti su Diritti soggettivi. Tuttavia il ricorso a tale procedura di ricostruzione degli atti notarili in Formato Elettronico è escluso qualora sia disponibile negli appositi Archivi una copia di sicurezza degli stessi. Detta copia di sicurezza deve essere eseguita dall’amministrazione che detiene le registrazioni informatiche ed è pienamente equiparata al corrispondente originale.
[11] Il relativo certificato qualificato di firma, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. f del Codice dell’Amministrazione Digitale, i cui requisiti di regolarità sono previsti e stabiliti dalla Direttiva comunitaria CE/99/1993 in Materia di firma Digitale, deve infatti essere rilasciato da appositi organismi certificatori muniti anch’essi dei rispettivi requisiti previsti dalla medesima direttiva. Nello specifico tutto ciò consente, ai fini di una maggiore Tutela dei terzi, che il certificato rilasciato al notaio per l’esercizio delle sue funzioni notarili attesti anche l’iscrizione a ruolo, permettendo così proprio ai terzi di appurare direttamente se il notaio è o meno nell’esercizio effettivo delle sue funzioni. Del resto, la gestione del certificato di firma del notaio avviene con modalità tali per cui, sulla base delle comunicazioni inviate dai Consigli notarili distrettuali, si possa agevolmente verificare un’eventuale sospensione o revoca del ce
rtificato stesso su richiesta del titolare o delle autorità competenti ovvero in ogni altra ipotesi di Legge, qual’ora il notaio titolare sia incorso in sanzioni disciplinari per le quali sia stato sospeso o sia cessato dalle proprie funzioni. Infine, l’art. 32 del Codice dell’Amministrazione Digitale prevede in capo al singolo notaio l’obbligo di custodia e impiego personale e diretto del dispositivo di firma collegato al rispettivo certificato.
[12] Al netto di ogni valutazione critica circa le oggettive difficoltà di coordinamento tra detta Legge e quella notarile, scopo precipuo della Legge n. 18/1975 è quello di innalzare il cieco o ipovedente al rango degli altri contraenti, con l’affermazione della sua piena capacità negoziale e con il ribadire il suo Diritto ad operare in modo indipendente, o a farsi assistere da persona di sua fiducia.
[13] Scrive testualmente, a riguardo, l’Avv. Giorgio Rognetta, responsabile del Progetto IRIFOR “Firma Digitale”: “(…)Nel giudizio finale di accessibilità, i tecnici del gruppo IRIFOR così si esprimono: “La gestione e la Lettura del Documento PDF analizzato sono possibili in ogni parte del Documento. Tutte le operazioni di controllo della firma e dei contenuti su questo Documento vengono eseguite da un cieco assoluto e da un ipovedente in piena coscienza.” Tale risultato è importantissimo: abbiamo la prova che sia un cieco assoluto, sia un cieco parziale/ipovedente, grazie ad un utilizzo consapevole del sistema di firma Digitale, possono accedere direttamente, senza l’Ausilio di terzi, al contenuto di un atto notarile e ai suoi contrassegni di autenticità. I disabili visivi, pertanto, possono Leggere direttamente l’atto notarile in ogni sua parte, possono verificare la firma Digitale di autentica apposta dal notaio, riscontrando autonomamente, tra l’al
tro, la qualità del firmatario, l’Ente Certificatore, il periodo di validità del certificato qualificato utilizzato per la sottoscrizione (nonché la marca temporale). Tali indicazioni non sono frutto di astratte teorie, ma risultano concretamente da quanto riportato (…) nelle valutazioni di accessibilità, poiché sono dati che i tecnici del gruppo IRIFOR hanno ottenuto autonomamente, utilizzando le rispettive tecnologie assistive: sono ciò che loro hanno “visto” nell’atto notarile allegato. In conclusione, possiamo affermare che un sistema Accessibile di firma Digitale, unito ad un atto notarile Accessibile, rendono superfluo il senso della Vista delle parti interessate, senza compromettere la dignità giuridica del Documento: questa è la grande rivoluzione di cui i non vedenti dovranno essere protagonisti, con la collaborazione dei notai italiani.”