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Unione Italiana Ciechi di Catania: ricorso avverso l'interpretazione del regolamento sulla ripartizione dei seggi

Aggiornato il 06/07/2020 06:00 
 

Alla luce di quanto successo a Catania all'assemblea elettiva dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti per il rinnovo delle cariche provinciali dello scorso 21 giugno, sembra piuttosto evidente l'errata applicazione dell'art.25 comma 44 lettera "D" del Regolamento sulla scorta di una interpretazione proclamata dal commissario regionale della Sicilia Prof. Minincleri, ospite in platea, ed accolta e ribadita dal Presidente dell'Assemblea Dott. Mario Barbuto. Secondo la loro interpretazione, dopo aver attribuito alla lista di maggioranza i 2/3 dei seggi, hanno voluto ripartire i restanti 3 seggi tra tutte e quattro le liste concorrenti, assegnando di fatto il settimo seggio alla lista di maggioranza e negando di Diritto il seggio ad una delle tre liste di minoranza privandola, così, della rappresentanza in Consiglio.

Di seguito l'articolo 25 del Regolamento che disciplina questa circostanza. In specifico, il comma 44 lettera d disciplina il caso verificatosi.

***

ART. 25 (R)

44. I seggi vengono ripartiti con il Metodo maggioritario nel modo seguente:

a) nel caso di assenza di liste i seggi vengono ripartiti in base alle preferenze espresse;

b) nel caso di presentazione di una lista e candidature fuori lista la lista ottiene un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e comunque non meno di due terzi dei componenti da eleggere. I rimanenti seggi vengono attribuiti in base alle preferenze ottenute;

c) nel caso di presentazione di due liste i seggi vengono ripartiti proporzionalmente ai voti, ma con riserva di un minimo dei due terzi dei seggi per la lista maggioritaria;

d) nel caso di presentazione di più di due liste i seggi vengono ripartiti proporzionalmente in base ai voti ottenuti da ciascuna lista; alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono comunque riservati i due terzi dei seggi. I seggi restanti sono ripartiti solo fra le altre liste.

***

Ora, volendo tralasciare volutamente le considerazioni di Carattere politico e morale, voglio soffermarmi su quelle di Carattere associativo e statutario-regolamentare. A mio modesto parere l'interpretazione utilizzata dagli organi assembleari è stata inopportuna, in quanto non richiesta. L'articolo 25 comma 44, infatti, è molto chiaro e non lascia spazio ad alcun dubbio. La norma regolamentare, al pari di qualsiasi altra norma, doveva soltanto essere letta ed applicata per quella che è, ovvero per ciò che esprime. Il Presidente, con la sua interpretazione, probabilmente, ha voluto esprimere lo stesso sistema di riparto utilizzato nei commi 34 e seguenti per la Formazione del Consiglio Nazionale. Il Dott. Barbuto, però, Non ha considerato che nel comma 44, invece, c'é scritta tutt'altra cosa. Il comma 44, che regolamenta il sistema di distribuzione dei seggi nell'assegnazione dei seggi dei consiglieri provinciali, con riferimento alla lettera "D" in cui rientra il caso di Catania, prevede in prima battuta, l'assegnazione di 2/3 dei seggi alla lista di maggioranza (comunque sia) e, in seconda battuta, che i rimanenti seggi vadano ripartiti "solo", attenzione "solo", tra le rimanenti liste. Non vi è dubbio che il limite dei 2/3 rappresenta uno sbarramento e non un "minimo" come previsto dallo stesso comma alla lettera "C" per il caso in cui vi siano soltanto due liste concorrenti.

Come ho avuto occasione di Scrivere in qualche gruppo tematico, le norme non devono essere interpretate, ma lette ed applicate. L'interpretazione interviene quando vi è qualche dubbio e va ricercata in organi esterni, quali uffici legislativi, organi di consultazione, ecc..., ma non può provenire, con tutto rispetto parlando, dal Presidente dell'Assemblea.

Non resta che attendere il responso del ricorso ad opera della direzione regionale della Sicilia, anche se al momento non in essere perchè il Consiglio Regionale siciliano è al momento commissariato. Si profila una grande opportunità per l'attuale dirigenza della nostra Unione per dare prova di Democrazia e di grande apertura associativa.

Di seguito la lettera di ricorso.

***

Alla Direzione Regionale del Consiglio Regionale

Dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti della Sicilia

Via Carmelo Abate, 5

95100 – CATANIA

Oggetto: Ricorso.

Il sottoscritto Belluso Livio, nato a Catania il ##/##/####, ed ivi residente in via ***, socio di codesta Unione presso la sezione di Catania, candidato capolista (lista n.3) alle elezioni sezionali per il rinnovo del Consiglio provinciale dello scorso 21 giugno 2020, presenta all’esame della Direzione Regionale Sicilia in primo grado ricorso avverso alla ripartizione dei seggi tra le liste concorrenti per errata applicazione dell’articolo n.25 (R) comma 44 lettera “D”.

In particolare si espone quanto segue:

alla conclusione delle operazioni di sfoglio e conteggio dei voti le quattro liste concorrenti risultavano assegnatarie dei seguenti voti: la lista n.1 di 27 voti; la lista n.2 di 41 voti; la lista n.3 di 22 voti e la lista n.4 di 289 voti.

Poiché le schede valide sono state 379, il Presidente del seggio ha provveduto a dividere tale numero per il numero dei seggi da ripartire, ovvero 9. Ne è risultato un coefficiente pari a 42,1.

Riporto il testo dell’articolo n.25 comma 44 del Regolamento 2019:

ART. 25 (R)

44. I seggi vengono ripartiti con il Metodo maggioritario nel modo seguente:

a) nel caso di assenza di liste i seggi vengono ripartiti in base alle preferenze espresse;

b) nel caso di presentazione di una lista e candidature fuori lista la lista ottiene un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e comunque non meno di due terzi dei componenti da eleggere. I rimanenti seggi vengono attribuiti in base alle preferenze ottenute;

c) nel caso di presentazione di due liste i seggi vengono ripartiti proporzionalmente ai voti, ma con riserva di un minimo dei due terzi dei seggi per la lista maggioritaria;

d) nel caso di presentazione di più di due liste i seggi vengono ripartiti proporzionalmente in base ai voti ottenuti da ciascuna lista; alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono comunque riservati i due terzi dei seggi. I seggi restanti sono ripartiti solo fra le altre liste.

Ora, dalla Lettura dell’alquanto chiaro articolo sopra riportato, ed in particolare dell’ultima lettera “D”, cui ricondurre il caso della sezione di Catania, alla lista n.4 che ha ottenuto il maggior numero di preferenze vanno attribuiti 6 seggi, e non 7, ovvero i 2/3 dei 9 seggi da assegnare in quanto non si evince in alcun modo e da alcuna parte dell’articolo in questione che il numero dei seggi da assegnare sia da ritenersi pari ad un minimo. Così, invece, si evince chiaramente nella lettera “C” che fa riferimento al caso di due liste concorrenti. In quest’ultimo caso, infatti, il numero dei 2/3 dei seggi é da ritenersi il “minimo” da assegnare alla lista maggioritaria.

La Lettura in tal senso è ancor più rafforzata dall’ultima frase della stessa lettera “D” che esprime in modo rafforzato che i restanti seggi devono essere ripartiti “solo” e sottolineo” solo” tra le restanti liste, mentre la riserva dei 2/3 dei seggi alla lista maggioritaria ha un chiaro valore di sbarramento che tende ad assicurare alla stessa una maggioranza per una agevole governabilità dell’organo Sociale.

Alla luce di quanto esposto chiedo la rideterminazione degli eletti sancendo la revoca del settimo candidato proclamato eletto nella lista n.4, signora Rosa Lattuga, e la conseguente proclamazione dell’elezione a consigliere provinciale del candidato della lista n.3 che ha avuto più preferenze, Dottor Livio Belluso, che ricorre.

Livio Belluso

Catania, 01 Luglio 2020.